MOTORI VINTAGE CLUB

Lo Statuto

ARTICOLO 1 – COSTITUZIONE
E’ costituito il “Motori Vintage Club”, con sede in Chiusi (si) Via IV novembre 72

Il Consiglio Direttivo, secondo le modalità ed i tempi in seguito descritti, potrà deliberare la variazione dell’indirizzo della sede legale nell’ambito dello stesso comune; detta variazione non costituirà modifica dello Statuto. L’Associazione è un ente di diritto privato apartitico, apolitico, antirazziale, aconfessionale, che intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità della struttura, di pari opportunità nell’accesso alle cariche elettive, di gratuità delle cariche associative. L’organo amministrativo potrà eleggere una Sede Operativa temporanea o stabile, che sarà quella nella quale il Consiglio Direttivo avrà facoltà di decidere la riunione od il ritrovo.
Il sodalizio è apolitica e non ha scopi di lucro.

La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato

ARTICOLO 2 – FINALITA’
Il Club ha per finalità.

Incoraggiare e favorire l’acquisto, il restauro, la conservazione, l’esposizione e la manutenzione di veicoli definiti d’epoca e/o interesse storico/collezionistico riconosciuto.

a)L’associazione si propone,  di offrire supporto logistico, tecnico ed istituzionale alle iniziative dei suoi associati,  è prevista l’organizzazione di raduni periodici, mostre fisse o itineranti, anche in concomitanza di altre manifestazioni di diversa natura o finalità.

b)L’acquisizione, gestione e locazione di strutture ed attrezzature idonee al raggiungimento dei fini istituzionali;

c)Operare, con la propria struttura organizzativa e con la prestazione personale volontaria degli Associati, per il perseguimento dello scopo sociale con finalità anche di carattere sociale, civile e culturale in conformità alle norme regionali, nazionali e comunitarie vigenti.

d)promuovere lo scambio di rapporti con enti ed Associazioni analoghe a livello locale e nazionale;

e)operare, con la propria struttura organizzativa e con la prestazione personale volontaria degli Associati, per il perseguimento dello scopo sociale con finalità anche di carattere sociale, civile e culturale in conformità alle norme regionali, nazionali e comunitarie vigenti.

L’Associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie o editoriali tutte marginali ed ausiliarie, correlate al raggiungimento dello  scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle suddette finalità e partecipare ad altre associazioni o società con oggetto analogo al proprio, ma con divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

L’Associazione potrà, di conseguenza, ottenere sponsorizzazioni, contrarre obbligazioni ed ottenere finanziamenti, da garantire nella maniera più idonea, stipulare convenzioni tendenti ad ottenere finanziamenti e risorse finanziarie essenziali per il raggiungimento delle scopo, disponendo, come corrispettivo, ove occorra, di parte del suo patrimonio. Potrà accedere, ove lo ritenga necessario, al Credito Sportivo, fornendo tutte le garanzie che saranno richieste.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di organizzare, anche in collaborazione con altri enti, società ed associazioni, manifestazioni sportive non rientranti nella normale attività dell’Associazione, purché tali attività non siano in contrasto con l’oggetto sociale.

L’Associazione non ha fini di lucro e, pertanto, non intende avere per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali ed intende essere regolata, oltre che dal Codice Civile, dalla lettera “C” dell’art. 87 del D.P.R. 22.12.1986 n. 917 e, quindi, dall’art. 108 del medesimo decreto.

In ogni caso l’Associazione non potrà operare in contrasto con la legislazione vigente.

ARTICOLO 3 – PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell’ Associazione è costituito:
a) dalle quote associative;
b) da eventuali contributi, sia pubblici che privati;
c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale;
d) da eventuali eccedenze di gestione.

Il fondo di esercizio è costituito da tutte le voci di entrata.
Durante tutta la vita dell’ Associazione, è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

I fondi, come sopra raccolti, saranno erogati per spese necessarie allo svolgimento della attività sociale, secondo le deliberazioni dell’Assemblea dei Soci.

ARTICOLO 4 – ADESIONI AL CLUB
Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali e assistenziali, previa iscrizione alla stessa.

Possono aderire al Club persone fisiche e/o giuridiche che siano possessori od estimatori di automobili / moto che sono riconosciuti veicoli d’epoca e/o di interesse storico. L’adesione al Club è a tempo indeterminato e non può essere pertanto essere disposta per un periodo definito essendo espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, fermo restando in ogni caso, il diritto di recesso dell’iscritto. L’ammissione al Club comporta per l’associato il diritto di voto nell’Assemblea per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e del Regolamento e per la nomina degli organi direttivi del Club. A tutti gli associati è garantito il diritto di effettiva partecipazione alla vita associativa ed a tutte le attività promosse dal Club, senza differenze di trattamento in merito ai diritti di ognuno nei confronti del Club.

ARTICOLO 5 – ISCRIZIONE E QUOTE DEI SOCI

Il socio è tenuto a versare la quota all’atto dell’iscrizione e del suo rinnovo annuale.
Essa può essere variata su proposta motivata del Consiglio Direttivo o dell’Assemblea dei Soci, con il voto favorevole a maggioranza semplice.                                                                                                                                                 
Il periodo di validità della tessera e dell’anno sociale parte dal 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno ed il rinnovo deve essere effettuato entro il 30 Giugno di ogni anno. Per l’anno 2019 la quota sociale è determinata in un importo  pari a € 30,00

La cancellazione dall’albo dei soci può avvenire anche mediante:

a) dimissioni volontarie del socio;

b) comportamenti ritenuti lesivi all’immagine del club;

c) mancata corresponsione della quota annuale associativa entro il 30 giugno di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo,  può conferire lo stato di “Socio Onorario” senza corresponsione della quota annuale. Il Socio Onorario è riconosciuto tale, per aver svolto o svolgere attività di particolare rilievo a favore dell’associazione. La durata di “Socio Onorario” sarà limitata all’anno solare di nomina, fatto salvo il rinnovo da parte del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 6 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Consiglio Direttivo dovrà tenere l’ Albo dei soci che ne curerà, a mezzo del Segretario, l’aggiornamento.

In detto Albo saranno riportati, in ordine alfabetico, tutti i soci associati al MOTORI VINTAGE CLUB indicandone nome, cognome, data, luogo di nascita, indirizzo, recapito telefonico, nonché la quota associativa da esso versata.

Su detto Albo, vige l’attuale legge sulla “privacy” ed i dati in esso trascritti non potranno essere diffusi a nessuno se non per scopi inerenti all’associazione, per partecipazione dei Soci a manifestazioni, limitatamente ai dati e notizie all’uopo occorrenti.

Spetta al singolo socio, fornire le eventuali variazioni su i dati personali (cambio di indirizzo).

ARTICOLO 7 – ORGANO SOCIALE E MODALITA’ DI VOTAZIONE
Gli Organi dell’ Associazione “Motori vintage club”sono:

  1. Il Presidente
  2. Il Vice-Presidente
  3. Il Segretario – Tesoriere
  4. Il Consiglio Direttivo, formato dalle figure di cui alla lettera a) b) e c) nonché dai consiglieri indicati sull’atto costitutivo dell’associazione
  5. l’Assemblea dei Soci

Tutte le cariche del Consiglio Direttivo avranno durata triennale.

Sono compiti del consiglio direttivo:

a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;

b) redigere il rendiconto economico-finanziario da sottoporre all’assemblea;

c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;

d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati;

e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;

f) attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’assemblea dei soci.

Il Presidente, è il Capo dell’Associazione e ne ha la rappresentanza legale di fronte a terzi ed in giudizio.

il Presidente, insieme al Direttivo,  promuove, dirige e coordina, ogni attività ordinaria e straordinaria del Sodalizio, con tutti i poteri che ne conseguono.

Nel caso dell’ organizzazione di eventi, Il Presidente Effettivo può delegare ai componenti del Direttivo od agli aderenti il Club, particolari incarichi e mansioni temporanee nell’interesse del Club.

Il Presidente effettivo viene indicato dal Consiglio Direttivo al momento della costituzione dell’associazione e la durata della carica è stabilita in 3 (tre) esercizi. Allo scadere del mandato, sarà eletto tramite preferenza all’interno dell’Assemblea dei soci come di seguito indicato:

L’elezione del nuovo Presidente sarà effettuata tramite votazione in forma pubblica in una Assemblea espressamente dedicata. La nomina sarà validata nel caso in cui saranno presenti almeno i 2/3 dei soci aventi diritto, nonchè al raggiungimento della maggioranza dei voti dei soci presenti (almeno il 50% + 1 voto).

Successivamente, o comunque entro il mese successivo, mediante Riunione del Consiglio Direttivo, spetterà al nuovo Presidente la nomina o al rinnovo del Direttivo a suo insindacabile giudizio.

ARTICOLO  8 – CARICA DI VICE-PRESIDENTE

La carica di Vice-Presidente costituisce l’alternativa al Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo.

Il Vice Presidente viene nominato direttamente dal Presidente in occasione dell’Assemblea straordinaria del Direttivo.

Nel caso in cui l’impedimento o l’assenza del Presidente risultino definitivi, il Vice Presidente dovrà convocare l’Assemblea Straordinaria del Direttivo per poter assumere in totalità la carica temporanea di “Presidente ad Interim”. La carica di Presidente ad Interim sarà valida nel caso in cui riceverà la maggioranza di voti dal Direttivo (almeno i 2/3) e comunque non potrà superare l’anno di esercizio in corso.  Qualora la condizione dovesse prorogarsi ulteriormente, entro la fine dell’Anno Sociale in corso, il Direttivo avrà la facoltà di nominare il “Presidente ad Interim” a “Presidente Effettivo” tramite un’Assemblea Straordinaria specificatamente indetta. In caso di raggiungimento della maggioranza, la carica di Presidente Effettivo sarà valida fino al termine naturale del mandato originario rilasciato al Presidente uscente senza alcuna necessità di rettifica dell’Atto Costitutivo depositato presso l’Agenzia delle Entrate.

ARTICOLO 9 – CARICA DI CONSIGLIERE E CONSIGLIO DIRETTIVO

I consiglieri nominati tramite l’Assemblea del Direttivo, nella persona del Presidente, collaborano con il Presidente per l’esame e lo sviluppo di ogni iniziativa. Ad uno o più consiglieri, su proposta del Presidente, potrà essere dato uno o più incarichi di coordinamento e di supervisione sulla varie attività del club e delle commissioni nominate per le attività tecniche, sociali, sportive o comunque inerenti la vita della associazione.

Le adunanze del consiglio direttivo sono valide con almeno la presenza di quattro componenti.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente effettivo o dal Vice-Presidente nei casi previsti dall’art. VIII e delibera a maggioranza di voto; in caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.
In caso di dimissioni di membri del Consiglio, il dimissionario può essere sostituito da altri membri del Direttivo, con apposito Verbale di Riunione Straordinaria indetta dal Presidente.

ARTICOLO 10 – CARICA DI SEGRETARIO – TESORIERE

Il SEGRETARIO – TESORIERE, eletto direttamente dal Presidente in carica, può essere scelto tra i membri del Consiglio Direttivo, tra i Soci o utilizzando professionalità esterne all’associazione.
La persona che rivestirà tale carica dovrà:

  • Controllare l’amministrazione dell’associazione e vigilare sull’osservanza delle leggi e dello statuto;
  • Verificare, con cadenza almeno mensile, la consistenza della cassa e della gestione di tesoreria;
  • Annotare tutte le entrate e le uscite di somme di denaro dell’Associazione;
  • Fare bilanci provvisori temporali per valutare ogni singolo evento che verrà proposto dal Direttivo.
  • Fungere da Segretario compilatore dei verbali di Riunioni ordinarie/straordinarie, fermo restando la facoltà del Presidente, di assegnare tale compito ad altri soggetti di volta in volta.

In caso di dimissioni di membri del Segretario – Tesoriere, il dimissionario può essere sostituito da altri membri del Direttivo, con apposito Verbale di Riunione Straordinaria indetta dal Presidente.

ARTICOLO 11 – CARICA DI RESPONSABILE ALLA COMUNICAZIONE

La carica sopra indicata, non essendo fondamentale per la funzionalità del Direttivo, potrà essere esterna ai fondatori e potrà essere nominata dal Presidente stesso tramite verbale semplice anche in Assemblea dei Soci.

ARTICOLO 12 – ASSEMBLEE DEI SOCI
L’Assemblea dei Soci è composta da tutte le persone che siano regolarmente iscritte al Club ed in regola con le quote sociali.

L’Assemblea è convocata in questi casi:

  • Per l’approvazione del Rendiconto Economico di fine esercizio;
  • Ad ogni fine mandato della carica sociale del Presidente;
  • Per trattare gli argomenti inseriti all’ordine del giorno;
  • In tutti i casi ci sia necessità di informare i Soci di condizioni particolari o straordinarie;

L’Assemblea può essere convocata anche dai Soci facendo richiesta al Direttivo con almeno un mese di preavviso.  Il Direttivo può convocare assemblea con il requisito minimo di richiesta da almeno 1/4 dei soci regolarmente iscritti.

ARTICOLO 13 – RENDICONTO ECONOMICO
Il rendiconto economico e finanziario annuale sulla gestione dei fondi dell’Associazione viene predisposto dal Consiglio Direttivo entro il 31/12 di ogni anno sociale. Il Rendiconto sarà esposto in Assemblea dei Soci per l’approvazione degli stessi, con maggioranza semplice, entro il mese di dicembre dell’anno in corso.

Al Direttivo è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
I probiviri sono tenuti all’obbligo della riservatezza e della segretezza riguardo a tutte le informazioni di cui venissero a conoscenza nell’espletamento delle loro funzioni.

ARTICOLO 14
Le eventuali modifiche che dovessero rendersi necessari allo Statuto Sociale dell’Associazione possono essere deliberate dall’Assemblea con maggioranza semplice.

Qualsiasi modifica che sarà apportata non dovrà essere registrata di nuovo all’ Agenzia delle Entrate.

ARTICOLO 15

Per quanto riguarda le disposizioni varie, le cariche sociali sono onorifiche e non retribuite salvo il rimborso delle spese sostenute e autorizzate dal Consiglio Direttivo, comprovate da idonea documentazione.

ARTICOLO 16

Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale. Così pure la richiesta dell’assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto. L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’associazione, delibererà, sentita l’autorità proposta, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’associazione. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge. Tale statuto costituisce parte integrante e sostanziale dell’atto costitutivo in pari data redatto.

In caso di scioglimento, ovvero cessazione dell’attività, i beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione saranno devoluti ad altra Associazione o organismo con finalità analoga o avente fine di pubblica utilità salvo diverso disposto normativo.

ARTICOLO 17
Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Statuto, si farà riferimento alle norme del Codice Civile in materia di associazioni.

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